Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 12/06/2002 n. 161

TERRITORIO 12 GIUGNO 2002, N. 161

(GU n. 177 del 30-7-2002)

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

di concerto con

Il Ministro delle Attività Produttive

e con

Il Ministro della Salute

-Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

-Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33

- Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi

-Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400

-Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 1999

- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999

-Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE

-Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata Legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 12 giugno 2002; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Principi generali

1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora

b) causare inconvenienti da rumori e odori

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati così come previsto dall'articolo 31, comma 6, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

5. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare

a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni

b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni

c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.

6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo:

- Il testo degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse:

-La Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.

-Il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.

- L'art. 18 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente: "Art. 18 (Competenze dello Stato) .

1. Spettano allo Stato

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente Decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonchè l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchè per ridurre la pericolosità degli stessi

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonchè per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici

h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonchè la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonchè delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli

articoli 31, 32 e 33

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formu lario di cui all'art. 15

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44

o) l'aggiornamento degli allegati al presente Decreto

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonchè, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.".

-L'art. 31 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente: "Art. 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). -

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

 

Pagina 1/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional